Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La cartella di pagamento è l’atto con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione ti chiede di saldare un debito. Hai 60 giorni dalla notifica per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso/sospensione.
- Base normativa: DPR 602/1973 (artt. 19, 25, 26, 30, 72-bis, 77, 86) su contenuto, notifica, rate, interessi e azioni esecutive.
- Termini-chiave: pagamento entro 60 giorni; ricorso 60 giorni per tributi, 40 per INPS, 30 per multe (salvo eccezioni).
- Rate: fino a 72 rate ordinarie. Fino a 120 rate in piano straordinario se dimostri grave difficoltà (Decreto MEF 6/11/2013; art. 19 DPR 602/1973).
Che cos’è la cartella di pagamento e cosa contiene
La cartella di pagamento, detta anche cartella esattoriale, è un atto di riscossione. La emette Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per riscuotere somme dovute a vari enti. Per esempio Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni o altre amministrazioni.
La base normativa è nel DPR 602/1973. In particolare: art. 24 sul ruolo (l’elenco dei debiti), art. 25 sul contenuto e art. 26 sulla notifica. Queste regole valgono per quasi tutti i carichi a ruolo.
La cartella indica quanto devi pagare e perché. Ti invita a pagare entro 60 giorni dalla notifica. Contiene anche come pagare, come rateizzare e come fare ricorso. Trovi il nome del responsabile del procedimento e i bollettini o l’avviso PagoPA.
Attenzione ai titoli “esecutivi senza cartella”
Alcuni debiti non passano dalla cartella. L’avviso di accertamento esecutivo per i tributi erariali diventa esecutivo da solo (DL 78/2010). L’avviso di addebito INPS fa lo stesso (art. 30 D.L. 78/2010 e norme collegate). In questi casi il termine di 60 giorni decorre dall’avviso, non da una futura cartella.
Notifica, termini e decorrenze
La notifica della cartella segue l’art. 26 DPR 602/1973. Per imprese e professionisti iscritti in albi la PEC è canale ordinario. Per le persone fisiche si usa di solito posta raccomandata o messo notificatore.
Dal giorno dopo la notifica decorrono i 60 giorni per pagare o agire. Ricorda la sospensione feriale dei termini processuali. Dal 1° al 31 agosto i termini per i ricorsi si fermano (L. 742/1969).
I termini per impugnare variano in base al tipo di debito e all’autorità competente. Per i tributi: 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria (D.Lgs. 546/1992). Per i contributi previdenziali: 40 giorni al giudice del lavoro (D.Lgs. 46/1999). Per le sanzioni amministrative (es. Codice della Strada): 30 giorni al giudice di pace o prefetto (L. 689/1981 e Codice della Strada).
Cosa succede dopo 60 giorni se non paghi
Scaduti i 60 giorni, il debito cresce. Si aggiungono gli interessi di mora (art. 30 DPR 602/1973), le spese di notifica e le spese esecutive. Inoltre l’agente può avviare azioni cautelari ed esecutive.
Le misure più comuni sono: fermo amministrativo sui veicoli (art. 86 DPR 602/1973), ipoteca sugli immobili (art. 77 DPR 602/1973) e pignoramento. Il pignoramento può colpire conti, crediti verso terzi, stipendi e pensioni (art. 72-bis DPR 602/1973 e limiti dell’art. 545 c.p.c.).
Queste azioni si possono evitare con il pagamento o la rateizzazione prima che parta l’esecuzione. In alcuni casi, se c’è un vizio, puoi chiedere la sospensione o lo sgravio.
Come pagare: canali e strumenti
Puoi pagare con i bollettini RAV o con l’avviso PagoPA allegati. Puoi usare il servizio “paga on-line” sul portale dell’agente della riscossione, i canali telematici della banca, Poste Italiane o altri PSP del circuito PagoPA.
Puoi pagare agli sportelli bancari, postali, nei tabaccai abilitati e agli sportelli dell’agente della riscossione. In molti home banking è disponibile anche il modello F35 per i pagamenti verso l’agente.
Controlla sempre il codice avviso, l’importo aggiornato e la scadenza. Se rateizzi, usa i bollettini di ciascuna rata. Evita bonifici generici senza riferimento: rischi imputazioni errate.
Rateizzazione: ordinaria e straordinaria
L’art. 19 del DPR 602/1973 permette di pagare a rate. La richiesta si presenta anche online. La domanda è semplice sotto una certa soglia. Oltre serve documentazione che provi la difficoltà economica.
Ad oggi la soglia per la rateizzazione “semplificata” è spesso pari a 120.000 euro. Sotto questa soglia puoi richiedere fino a 72 rate senza allegare documenti, con autocertificazione di temporanea difficoltà. Verifica sempre le istruzioni aggiornate sul portale dell’agente della riscossione.
Se superi la soglia, servono dati sulla tua situazione economica. Per persone fisiche è frequente l’uso dell’ISEE. Per imprese servono indicatori di bilancio e flussi di cassa. I criteri arrivano dal Decreto MEF 6 novembre 2013.
Il piano ordinario prevede fino a 72 rate mensili (6 anni). In caso di grave e comprovata difficoltà, puoi chiedere un piano straordinario fino a 120 rate (10 anni). Devi dimostrare che con 72 rate non riesci a sostenere il piano, ma con 120 sì.
La decadenza dal piano scatta se non paghi un certo numero di rate, anche non consecutive. Oggi è prassi considerare 8 rate non pagate per la decadenza, in linea con interventi normativi recenti. Dopo la decadenza, ripartono interessi e azioni esecutive. Puoi chiedere una nuova rateizzazione del residuo, ma perdi i benefici del vecchio piano e servono i requisiti di legge.
Vantaggi e limiti della rateizzazione
La rate ti evita le procedure esecutive se resti in regola. Blocca nuovi pignoramenti e fermi mentre paghi puntuale. Gli interessi di dilazione si applicano alle rate, ma sono più leggeri dell’esecuzione.
La rate non cancella eventuali fermi o ipoteche già iscritti. In alcuni casi, pagando un certo numero di rate e offrendo garanzie, puoi chiedere la revoca del fermo. Serve valutare caso per caso con l’agente della riscossione.
Come contestare: sospensione e ricorso
Se rilevi un errore, puoi chiedere la sospensione legale. La base sta nella L. 228/2012, art. 1, commi 537-543. Hai 60 giorni dalla notifica per inviare l’istanza all’agente. Devi indicare il motivo specifico. Per esempio prescrizione, sgravio già emesso, pagamento già fatto, sentenza favorevole, sospensione giudiziale.
L’agente sospende la riscossione e chiede all’ente creditore di verificare. Se l’ente conferma l’errore, dispone lo sgravio. Se l’ente conferma il debito, la riscossione riprende e i termini ripartono come da legge.
Se vuoi contestare nel merito, presenti ricorso all’autorità competente. Per i tributi usi il processo tributario (D.Lgs. 546/1992). Per i crediti INPS usi il rito del lavoro (D.Lgs. 46/1999). Per le sanzioni amministrative usi le regole della L. 689/1981. Rispetta i termini: 60, 40 o 30 giorni secondo il caso.
Prescrizione e decadenza dei crediti
La prescrizione dipende dal tipo di debito. In generale, 10 anni per imposte erariali (art. 2946 c.c.), 5 anni per contributi previdenziali (se non interrotta), 5 anni per tributi locali e sanzioni amministrative salvo atti interruttivi (L. 296/2006 per tributi locali, L. 689/1981 per sanzioni). Gli atti interruttivi fanno ripartire i termini.
Attenzione alla differenza con la decadenza. La decadenza fissa il termine entro cui l’ente deve formare e notificare l’atto successivo (accertamento, cartella). La prescrizione estingue il diritto di credito se trascorre senza atti interruttivi efficaci.
Regola decisionale rapida
1) Identifica il debito e l’ente. Leggi il “dettaglio addebiti” nella cartella. Se è un avviso esecutivo INPS o Entrate, segui i termini dell’avviso.
2) Calcola i giorni dalla notifica. Se sei entro 60 giorni (o 40/30 secondo il tipo), puoi scegliere tra pagamento, rate e ricorso/sospensione.
3) Se il debito è corretto e sostenibile, paga subito con PagoPA o RAV. Riduci interessi di mora futuri.
4) Se il debito è corretto ma pesante, valuta la rateizzazione. Sotto 120.000 euro chiedi il piano semplificato fino a 72 rate. Se non basta, prepara la domanda per 120 rate con prove di difficoltà.
5) Se sospetti un errore (prescrizione, doppio pagamento, sgravio), invia l’istanza di sospensione entro 60 giorni e valuta il ricorso nei termini.
6) Se sei oltre i 60 giorni e non hai agito, prepara un piano d’urto: domanda di rate urgente e trattieni liquidità. Riduci il rischio di fermo, ipoteca o pignoramento.
Errori frequenti e come evitarli
Non ignorare la notifica. Anche se contesti, presenta l’istanza nei termini. Evita pagamenti parziali senza un piano: non fermano l’esecuzione.
Non confondere PEC con e-mail. Una PEC valida equivale a notifica. Controlla la tua casella PEC, soprattutto se sei professionista o impresa.
Non usare bonifici generici. Usa sempre i codici RAV o PagoPA. In caso di rate, rispetta le scadenze. Anche una singola rata saltata riprende interessi e rischi.
Riferimenti utili per verifiche
Per le norme consulta il portale Normattiva. Per la prassi sull’incasso consulta Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per gli interessi di mora e i decreti sulla rateizzazione, consulta il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Scenario | Requisiti / Documenti | Termini e Tempistiche | Autorità / Canale |
|---|---|---|---|
| Pagamento integrale | Avviso PagoPA o RAV; importo aggiornato | Entro 60 giorni dalla notifica | PagoPA, banca, Poste, PSP, sportelli riscossione |
| Rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) | Autodichiarazione difficoltà; sotto soglia semplificata | Domanda entro i 60 giorni per fermare esecuzione | Area riservata agente riscossione o istanza |
| Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate) | Prova di grave difficoltà (ISEE per PF; indici per imprese) | Esame pratica; tempi variabili (in media 30-60 giorni) | Agente riscossione; criteri DM 6/11/2013 |
| Sospensione legale per errore | Istanza motivata (prescrizione, sgravio, pagamento, sentenza) | Entro 60 giorni; sospensione fino al riscontro dell’ente | Agente riscossione; verifica con ente creditore |
| Ricorso tributario | Ricorso e documenti prova; eventuale istanza cautelare | 60 giorni (+ sospensione feriale) dalla notifica | Corte di giustizia tributaria (D.Lgs. 546/1992) |
| Opposizione crediti INPS | Ricorso al giudice del lavoro | 40 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo | Tribunale – sezione lavoro (D.Lgs. 46/1999) |
| Opposizione sanzioni (es. CdS) | Ricorso al giudice di pace o al prefetto | 30 giorni (60 se residente all’estero) | Giudice di pace o Prefettura (L. 689/1981) |
FAQ
Che differenza c’è tra cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo?
La cartella di pagamento arriva dopo l’iscrizione a ruolo del debito. È il titolo con cui l’agente della riscossione chiede il pagamento per conto dell’ente. L’avviso di accertamento esecutivo, invece, è un atto dell’ente impositore che diventa esecutivo senza passare dalla cartella. Dopo 60 giorni dalla notifica, l’avviso esecutivo può essere affidato direttamente alla riscossione. Questo vale per molti tributi erariali e per gli avvisi di addebito INPS. La differenza pratica è nei termini e nei canali di difesa: se ricevi una cartella, valuti sospensione o ricorso secondo le regole del ruolo (DPR 602/1973). Se ricevi un avviso esecutivo, segui i termini e le modalità indicate nell’avviso (DL 78/2010 e norme correlate).
Come si calcolano gli interessi di mora e le altre spese dopo i 60 giorni?
Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni (art. 30 DPR 602/1973). Il tasso lo aggiorna periodicamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si sommano poi le spese di notifica e quelle esecutive, se avviate procedure come pignoramenti o fermi. In alcuni casi si applicano anche interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 602/1973). L’agente della riscossione rende disponibile il dettaglio di calcolo. Verifica sempre l’estratto della tua posizione per importi aggiornati.
Quando posso ottenere 120 rate e quali prove servono?
Puoi ottenere 120 rate con il piano straordinario se dimostri una grave e comprovata difficoltà economica. Il criterio è: con 72 rate non riesci a rispettare le scadenze, con 120 rate sì. Il Decreto MEF 6 novembre 2013 indica i parametri. Per persone fisiche conta l’ISEE e il rapporto rata/reddito. Per imprese contano indici di liquidità, solvibilità e il cash flow. Prepara documenti aggiornati (ISEE, dichiarazioni, bilanci, estratti conti). Se la domanda è incompleta, la pratica si ferma. Se è completa ma i numeri non reggono, l’agente può offrire un numero di rate intermedio o respingere l’istanza motivando.
Posso sospendere una cartella per prescrizione o per debito già pagato?
Sì. La legge consente di chiedere la sospensione della riscossione se il debito è prescritto o già pagato, o se esiste uno sgravio o una sentenza favorevole (L. 228/2012, art. 1, commi 537-543). Devi presentare l’istanza entro 60 giorni dalla notifica, allegando la prova: ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza passata in giudicato o altri atti. L’agente sospende la riscossione e chiede conferma all’ente. Se l’ente conferma, la cartella si annulla in tutto o in parte. Se l’ente respinge, ripartono i termini per il pagamento o per il ricorso, secondo le regole applicabili.
Cosa rischio se salto alcune rate del piano di dilazione?
Se salti rate, paghi interessi e perdi la protezione del piano. Oggi, in via ordinaria, la decadenza scatta con 8 rate non pagate, anche non consecutive. Con la decadenza, l’intero debito residuo diventa subito esigibile. L’agente può avviare o riprendere le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). Puoi chiedere una nuova rateizzazione del residuo, se rispetti i requisiti di legge, ma perdi i benefici della vecchia dilazione. In più, eventuali agevolazioni speciali decadute (come vecchie definizioni agevolate) di solito non si recuperano. Mantieni un calendario delle scadenze e attiva domiciliazione, se disponibile, per ridurre il rischio di ritardi.
La compensazione può aiutarmi a chiudere la cartella?
In alcuni casi sì. Puoi compensare debiti iscritti a ruolo con crediti commerciali certificati verso la Pubblica Amministrazione (art. 28-quater DPR 602/1973 e decreti attuativi MEF). Esistono poi regole speciali sulla compensazione in F24 per tributi, ma con limiti in presenza di ruoli superiori a determinate soglie (art. 31 DL 78/2010; D.Lgs. 241/1997). La verifica è tecnica: serve controllare natura del credito, certificazione, capienza e divieti. Se la compensazione è possibile, riduci o azzeri il debito della cartella. Se non è ammessa, rischi sanzioni per indebita compensazione. Chiedi sempre un controllo preventivo.
Come verifico se la cartella è stata notificata correttamente via PEC o posta?
Per la PEC verifica mittente, oggetto, ricevute di accettazione e consegna, allegati firmati digitalmente e riferimento al ruolo. Per la posta verifica l’avviso di ricevimento, l’indirizzo usato e la data di consegna o compiuta giacenza. L’art. 26 DPR 602/1973 regola le modalità. Errori formali minori non sempre invalidano la notifica. Errori sostanziali possono far cadere la cartella. Se hai dubbi, chiedi copia degli atti all’agente e valuta un’eccezione di nullità nel ricorso, rispettando i termini.
Quali sono i tempi di prescrizione più comuni per i debiti in cartella?
In linea generale: 10 anni per imposte erariali come IRPEF e IVA (art. 2946 c.c.), 5 anni per contributi previdenziali se non interrotti, 5 anni per tributi locali come TARI e IMU salvo atti interruttivi (L. 296/2006), 5 anni per sanzioni amministrative (L. 689/1981). Atti come intimazioni di pagamento o pignoramenti interrompono la prescrizione e fanno ripartire il termine. Verifica sempre l’estratto di ruolo per ricostruire la sequenza degli atti e le date di notifica.
