Autocerficazione DURC: cos’è, a cosa serve, quando è necessario?

Leggi l'articolo o risolvi ogni dubbio con una consulenza su misura per te, gratis e senza impegno. Compila qui per riceverla.

Form_2023
check-double-line
Questa è una guida verificata

Cos’è il DURC?

Il DURC è l’acronimo di documento unico di regolarità contributiva. 

Come si intuisce facilmente, esso certifica la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi, ovverosia rappresenta una sorta di fotografia che immortala, in un dato momento, il proprio status contributivo nei confronti del proprio ente di previdenza. Per le aziende è inerente sia alla propria posizione, che nei confronti dei propri dipendenti.

Questo documento è necessario ed indispensabile in tutti quei casi in cui un’impresa o un lavoratore autonomo debba stipulare un contratto per lo più con enti pubblici, essendo, in buona sostanza, una sorta di lasciapassare che consente di partecipare alla conclusione di particolari tipologie di contratti, ovvero per beneficiare di agevolazioni da parte di enti pubblici.

La Legge n.266/2002 ed il Decreto Lgs.vo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio del DURC. La normativa di riferimento è stata più volte, nel corso degli anni, oggetto di interventi integrativi.

Viene richiesto ed emesso da enti previdenziali quali INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse Edili, ed altri enti e Casse di previdenza private convenzionate.

A che cosa serve?

Quanto alla funzione pratica del DURC è quella di consentire la partecipazione dei soggetti interessati alla stipula di contratti e/o convenzioni a seguito di gare con enti pubblici in alcuni particolari settori.

Pertanto, l’assenza di tale documento, ovvero qualora dalle risultanze dello stesso risultino inadempimenti, non consente la partecipazione allo svolgimento di quelle attività che appunto lo prevedono.

Ma a cosa serve? 

Serve ad attestare la regolarità contributiva.

Ma cosa s’intende per regolarità contributiva?

Secondo l’art. 3 della circolare n°122 del 30/12/2005 per regolarità contributiva s’intende: “la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l’osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all’intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC”.

Viene chiarito nella circolare del 2005, inoltre, che la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente. Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l’impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correttezza previsti per l’impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull’intera situazione aziendale.

Quando è necessario?

Il DURC, in definitiva, è un documento fondamentale, o meglio obbligatorio, per consentire la partecipazione ad appalti e subappalti pubblici.

La citata circolare INPS del n°122 del 2005, chiarisce in modo dettagliato a cosa serve tale documento.

Nello specifico, e per meglio chiarire, è un documento indispensabile ed obbligatorio per la partecipazione ad appalti pubblici per opere, servizi, o forniture di beni, e dunque inerente le fasi di aggiudicazione e stipula del contratto di appalto, il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture e per il collaudo e il pagamento del saldo finale quelle di emissione pagamento; per Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione; per la Iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni; ma anche per lavori di edilizia privata dove è previsto l’obbligo del DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) oppure del PAC (Permesso A Costruire). Per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche; rilascio dell’attestazione SOA (certificazione per la partecipazione a gare).

Come si fa a richiederlo?

Dal 1 luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva può essere fatta unicamente in via digitale. 

La richiesta può essere presentata direttamente dal soggetto interessato oppure attraverso delega a soggetti e/o intermediari abilitati. Va detto, tuttavia, che lo stesso ente che indice una gara d’appalto ben potrebbe farne richiesta per la verifica dei prescritti requisiti necessari alla partecipazione alla gara d’appalto.

La richiesta, da presentarsi online c/o l’INPS, INAIL, CASSE EDILI ovvero al sito www.sportellounicoprevidenziale.it, avviene con una sola interrogazione che attiene a tutti gli archivi degli anzidetti enti interessati. Non occorre più, quindi, rivolgersi ad ogni singolo ente.

 Si può procedere semplicemente inserendo il codice fiscale o la Partita IVA del soggetto su cui si intende svolgere il controllo. In fase di accesso bisognerà registrare un indirizzo PEC, il cui possesso è obbligatorio per la definizione della pratica e sul quale in seguito sarà notificato l’esito. 

In caso di irregolarità nei versamenti scatta un termine di verifica di 72 ore per accertare se tale irregolarità è dovuta alla mancanza di aggiornamento dei dati contributivi. Qualora l’irregolarità sia effettiva, la stessa viene comunicata al soggetto interessato che avrà un termine di 15 giorni per sanare il tutto.

Va detto inoltre che, l’autocertificazione DURC è consentita solo in pochi casi, ossia: per i contratti di forniture e servizi di importo netto fino a ventimila euro

Per i lavori edili privati non è invece possibile, e pertanto il DURC va richiesto e ottenuto secondo la procedura summenzionata.

Laddove è ammessa l’autocertificazione, qualora il DURC sia stato richiesto dalla Stazione appaltante o dalla Pubblica amministrazione per la verifica dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, la regolarità deve invece sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva stessa (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dai tre enti risulti un DURC negativo, i soggetti interessati perderanno la possibilità di partecipare alle gare d’appalto o di aggiudicarsi uno dei lavori per i quali è previsto l’obbligo di presentazione dell’attestazione in oggetto.

In ultimo, dal 1° ottobre 2021, l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare INPS 7 ottobre 2021, n. 146 si forniscono, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso

Chi emette il DURC?

Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo di ricezione ed assegnato un codice identificativo della pratica.

Il richiedente, attraverso il codice identificativo, potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla procedura informatica. 

Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell’Ente al quale è stata presentata la richiesta ovvero da altri enti ed istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, purché in convenzione con INPS e INAIL. 

Il DURC viene trasmesso al richiedente a mezzo PEC.

Il documento ricevuto a mezzo PEC, si sostanzia in un file PDF scaricabile e stampabile che riporterà tutti i dati essenziali tra i quali: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, numero di l’iscrizione a Inps, Inail o Casse. Sarà poi riportata la dichiarazione di regolarità vera e propria con il numero di identificativo e la data di scadenza del documento.

La modalità di richiesta cartacea presso gli sportelli competenti è più onerosa, richiede tempi maggiori ed ormai in disuso 

Quanto dura la validità del DURC?

Il DURC, una volta ottenuto, ha una validità temporanea, proprio in quanto esso rappresenta la situazione contributiva in un dato momento, destinata quindi nel tempo a mutare, pertanto esso ha una scadenza

Il l’art. 4 del Decreto legge n°34/2014, sulla semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva prevede appunto che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui al comma 2,  chiunque  vi  abbia  interesse  verifica  con  modalità esclusivamente  telematiche  ed  in  tempo   reale   la   regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e,  per  le  imprese tenute ad  applicare  i  contratti  del  settore  dell’edilizia,  nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva  (DURC)…

Va fatta, infine, una distinzione: la sua durata, per lavori pubblici, è di 120 giorni dalla data di rilascio da parte dell’ente preposto, mentre per i lavori privati in edilizia il DURC ottenuto ha validità 90 giorni.

Avv. Marco Mosca

Fonti normative

  • Legge n.266/2002 ed il Decreto Lgs.vo n.276/2003 
  • Circolare n°122 del 30/12/2005
  • Decreto legge n°34/2014 e Legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78

Vuoi sapere di più sulla dichiarazione unica di regolarità contributiva? Vuoi partecipare a gare di appalto pubblici e ti occorre una consulenza? Ti occorre aiuto per la richiesta del DURC? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati. Tre di loro ti invieranno un preventivo, gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso. 

avvocato flash banner

icon
Questa è una guida verificata
Tutti i nostri articoli vengono scritti, controllati e verificati dai nostri consulenti ed esperti fiscali per assicurarti la massima affidabilità e chiarezza.

Scritta da un nostro Autore

francesca_noroles

Controllata da un Esperto Fiscale

gaetano_noroles

Fiscozen S.p.A. · Via XX Settembre 27 · 20123 Milano · P.IVA 10062090963